Statuto

ART.1 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
In base agli articoli 820 e 821 del Codice civile, al fine di assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario e agroforestale, ivi compresi tutti i prodotti del bosco e del sottobosco (castagne, frutti e fiori silvestri e altri prodotti agricoli), è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario e agroforestale denominato “Consorzio Fondiario Agroforestale di DEGO”.
Il consorzio, che non ha scopo di lucro ed è di natura giuridica privata, presiede anche alla gestione della ricerca e raccolta dei funghi epigei (legge regionale 17 dell’ 11 luglio 2014 ed eventuali, successive modificazioni).
Il perimetro di delimitazione del Consorzio è dato dai confini del comune di Dego.

ART.2 SEDE DEL CONSORZIO
La sede legale del consorzio è stabilita presso la sede comunale del Comune di Dego (provincia di Savona).

ART.3 SOGGETTI CONSORZIATI
Possono aderire al consorzio tutti i proprietari (e/o loro aventi diritto) di fondi boschivi, prativi e comunque classificati “agricoli” di libero accesso (non recintati). Detti fondi debbono essere siti nel comune di Dego.

ART.4 ADESIONI AL CONSORZIO
L’adesione dei partecipanti al consorzio avverrà su specifica domanda degli interessati secondo le procedure descritte nel regolamento di funzionamento.
Dovrà essere deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.5 DURATA DEL CONSORZIO
La durata del consorzio è prevista in dieci anni e può essere rinnovata con delibera dell’Assemblea.

ART.6 SCOPI DEL CONSORZIO
Scopo del Consorzio, fermi restando gli specifici diritti e le esigenze di qualsiasi tipo e titolo dei proprietari e/o loro aventi diritto anche per ciò che riguarda la raccolta di tutti i prodotti del bosco e del sottobosco (castagne, frutti e fiori silvestri e altri prodotti agricoli), è quello di provvedere alla salvaguardia del territorio ai fini dello sviluppo agroforestale, nonchè micologico fungifero e dei prodotti del bosco e del sottobosco.
In relazione all’accresciuta sensibilità ai problemi ecologici ed ambientali, il Consorzio potrà partecipare a quelle attività volte alla difesa dell’ambiente e al miglioramento dello spirito civico ed aggregativo della popolazione, secondo le priorità stabilite dal Consiglio.
Il Consorzio potrà anche partecipare a bandi di gara o erogazione di contributi e finanziamenti proposti da enti pubblici e/o privati.
Potrà sviluppare altre attività a favore dei Soci.
Il consorzio potrà altresì prendere in carico la gestione di aree attrezzate e percorsi naturalistici esistenti o da costituirsi sul territorio compreso nel perimetro del Consorzio.
In fine il Consorzio potrà dotarsi delle attrezzature e macchinari necessari a svolgere le attività previste.

ART.7 GESTIONE DEL CONSORZIO
Al fine di perseguire gli scopi di cui all’articolo precedente, il Consiglio potrà proporre appositi Regolamenti, da approvare dalla Assemblea dei Soci, per disciplinare le procedure delle varie attività così come previsto dalle leggi statali e della Regione.
Il Consiglio potrà inoltre prendere tutte le misure di divieto e limitazione generale e/o specifica tendente alla tutela e allo sviluppo del patrimonio agroforestale, delle produzione fungifera e di quella di bosco e sottobosco nonchè di altre produzioni agricole. Le misure di divieto e limitazione potranno essere di natura temporale in ordine alla raccolta di tutti i funghi o riguardare solo alcune specie.
Il Consorzio potrà adottare misure di ordine tecnico e di sorveglianza e quant’altro ritenuto necessario in relazione numero di persone dedicate all’esclusiva raccolta dei funghi, anche mediante l’introduzione di tessere di riconoscimento e permessi individuali, come disciplinato nello specifico regolamento e/o dalle leggi regionali.
Il Consorzio potrà altresì adottare qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo al perseguimento dell’ oggetto e degli scopi consortili.
I regolamenti approvati dall’Assemblea, potranno essere tenuti aggiornati ad eventuali variazioni legislative o organizzative con decisione del Consiglio di amministrazione. Tali aggiornamenti dovranno essere portati a conoscenza dei soci nella prima assemblea ordinaria.

ART.8 DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI
L’adesione al Consorzio non comporta per i proprietari dei fondi alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà, di utilizzo e disponibilità dei fondi stessi, dei loro frutti e prodotti e non impegna gli eredi e gli aventi causa.
I Soci si impegnano ad ottemperare a tutte le disposizioni che saranno assunte dagli organi deliberanti.
I Soci, gli eredi e gli aventi causa si impegnano a comunicare tempestivamente tutte le situazioni che comportino variazioni incompatibili con l’adesione al Consorzio (successioni, vendite, ecc.).
Le adesioni vengono verificate ogni 4 (quattro) anni al momento della emissione dei tesserini di riconoscimento.
I Soci cessano di appartenere al Consorzio per:
– Recesso volontario da esperire tramite comunicazione scritta indirizzata al Presidente.
– Esclusione nel caso di inadempienza degli obblighi statutari e dei regolamenti interni e comunicata tramite informativa emessa dal Consiglio.
– Decadenza in caso di cessazione del Consorzio (riguarda tutti i Soci).

ART.9 ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
– L’assemblea generale dei Soci.
– Il consiglio di amministrazione.
– I revisori contabili.

ART.10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni l’ esecuzione delle quali è demandata al Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea viene di norma convocata entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque in tempo per consentire l’ invio della relazione richiesta dalla legge Regionale.
La convocazione può anche essere richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Soci i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare. L’Assemblea sarà convocata dal Consiglio entro un mese dalla richiesta.
La convocazione sarà effettuate mediante manifesti affissi nelle bacheche e negli esercizi pubblici del Comune. L’informazione dovrà essere apposta almeno 10 –dieci- giorni prima della convocazione.
Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno 1/3 dei Soci. In seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’Assemblea provvede a:
– Approvare il bilancio annuale e il preventivo.
– Stabilire gli indirizzi generali ai quali riferire l’attività del consorzio.
– Eleggere tramite le elezioni a scrutinio segreto le cariche sociali.
– Approvare i regolamenti interni.
– Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale. Sottoposti al suo esame dagli organi sociali anche per ciò che riguarda la convocazione richiesta da almeno un terzo dei Soci.
All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci i quali hanno diritto ad un solo voto qualsiasi sia l’estensione del proprio fondo.
Gli stessi potranno usufruire di un massimo di 5 (cinque) deleghe.

ART.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque (5) membri. Quattro (4) eletti dall’Assemblea dei soci e (1) uno nominato dall’Amministrazione comunale di Dego, non facente parte del Consiglio comunale.
Dura in carica 4 ANNI) e i sui componenti sono rieleggibili. Il rappresentante comunale dura in carica sino a revoca che sarà di competenza dell’Amministrazione comunale pro tempore.
Sono eleggibili tutti i Soci.
Il nuovo Consiglio di amministrazione, nella prima seduta convocata, elegge il Presidente , il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere e il Vice Segretario. L’elezione può avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Qualora ritenuto necessario, una delle cariche di cui sopra, potrà essere scelta, dai membri del Consiglio eletto, al di fuori del Consiglio.In tal caso non avrà diritto di voto.
Viene convocato dal Presidente nelle forme ritenute più opportune, almeno tre (3) giorni prima della riunione e almeno quattro (4) volte all’anno e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario.
Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Consiglio deve :
– Predisporre i bilanci sociali
– Proporre all’ Assemblea l’adozione di regolamenti interni per un più efficace svolgimento dell’attività.
– Provvede alla destinazione dei fondi sia vincolati che disponibili sulla base delle richieste di intervento come specificato nel regolamento di attuazione.
– Provvede alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
– Provvede attraverso i suoi componenti e secondo le deleghe ricevute, alla gestione amministrativa del Consorzio.

ART.12 PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio e resta in carica quattro (4) anni come il Consiglio. E’ rieleggibile.
– Ha la rappresentanza legale del Consorzio e ne cura l’andamento generale e morale.
– Presiede il Consiglio di Amministrazione e da esecuzione alle sue delibere.
– Può assumere provvedimenti urgenti che debbono essere ratificati entro quindici (15) giorni dal Consiglio di Amministrazione, facendosene garante a tutti gli effetti.

ART.13 FONDO SOCIALE CONSORTILE
E’ rappresentato dai saldi del sistema di contabilità finanziaria nella quale sono registrate in modo puntuale e dettagliato tutte le entrate e le uscite originate dall’attività del Consorzio e che trova espressione nel bilancio annuale.
Nel sistema contabile possono essere tenute distinte le entrate e le uscite per le diverse attività (raccolta funghi, gestione aree attrezzate e percorsi naturalistici, ecc.).
Eventuali spese e/o contributi che dovessero essere richiesti ai Soci saranno ripartite in parti uguali indipendentemente dall’estensione dei fondi dei singoli Soci.

ART.14 REVISIONE DEI CONTI
Il collegio dei Revisori è formato da tre (3) membri eletti dall’Assemblea e durano in carica 4 ANNI Verificheranno la regolare tenuta dei libri contabili e le scritture inerenti i conti consuntivi e preventivi esprimendo il loro parere scritto da sottoporre all’Assemblea annuale e che sarà inserito nell’atto deliberativo.

ART.15 CONTROVERSIE – ARBITRATO
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e uno o più Soci sarà fatto ricorso al giudizio inappellabile di tre (3) arbitri scelti 1 dal Consorzio, 1 dalla controparte e il terzo di comune accordo. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve darne comunicazione alla controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenete il testo dei quesiti da sottoporre al giudizio arbitrale. La lettera dovrà pure indicare l’arbitro di suo gradimento. Foro competente quello di Savona.

ART.16 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Dovendosi procedere allo scioglimento del Consorzio, per qualsiasi causa, l’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante del bilancio di liquidazione dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità, secondo gli scopi del Consorzio.

ART.17 MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere modificato dalla Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria.

ART.18 ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto vale il disposto del Codice Civile in materia di Consorzi (articoli 2602 e seguenti).

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