Regolamento

ART.1 AMBITO
Il presente regolamento è applicato su tutto il territorio del Consorzio identificato e delimitato con apposite tabelle. Entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

ART.2 TABELLE
Le tabelle di delimitazione di cui all’articolo 1 recano la seguente dicitura in nero su sfondo giallo: PROPRIETA’ PRIVATA – CONSORZIO AGROFORESTALE “DEGO”. Raccolta dei funghi e di altri prodotti del bosco riservata. Munirsi di tesserino.

ART.3 CARTELLI STRADALI
In prossimità delle strade di accesso ai fondi inclusi nel perimetro del consorzio verranno posizionati dei cartelli segnaletici di buona evidenza portati dalla dicitura; CONSORZIO AGROFORESTALE DEGO – Per la raccolta di funghi e altri prodotti del bosco nelle proprietà consortili MUNIRSI DI TESSERINO.

ART.4 AVENTI DIRITTO ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI
Sono i soci e i familiari munito di tesserino di riconoscimento e le persone munite di permesso annuale o giornaliero abilitato con l’apposizione di nome e cognome. Ai fini del riconoscimento, a richiesta dei servizi di vigilanza, dovrà essere sempre esibito anche un documento di identità.

ART.5 MODALITA’ DI RILASCIO DEI TESSERINI DEI PERMESSI DI RACCOLTA
Le modalità sono raccolte nell’allegato n°1 PROSPETTO PREZZO DEI TESSERINI E MODALITA’ DI RILASCIO – ESENZIONI –
Le modalità, le esenzioni e i prezzi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Sempre al Consiglio è demandata la facoltà di concordare azioni comuni con altri consorzi per agevolare l’acquisizione di permessi annuali a costo ridotto e in condizioni di pariteticità.

ART.6 LIMITI QUANTITATIVI ALLA RACCOLTA
Ad esclusione dei proprietari dei fondi, coloro che sono sorpresi a raccogliere castagne, frutti e prodotti agricoli nel territorio consortile saranno passibili delle sanzioni previste dalla legge ORDINARIA , se non autorizzati dal proprietario.

ART.7 APERTURA E CHIUSURA DELLA RACCOLTA
La legge demanda ai Comuni la possibilità di determinare le date di apertura e chiusura della raccolta. In questo caso appositi manifesti informativi saranno apposti lungo le strade ed i perimetri dei fondi. In mancanza di provvedimenti da parte del Comune la raccolta si intende comunque consentita.

ART.8 MODALITA’ DI RACCOLTA E DIVIETI
1)La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2)E’ consentito, durante la ricerca dei funghi, l’uso di un bastone di supporto, purchè lo stesso non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3)I funghi raccolti debbono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4) E’ vietato:
a)L’uso di rastrelli e uncini e il danneggiamento dello strato umifero del terreno
b)Riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o in contenitori stagni e non ispezionabili a vista.
c) Raccogliere o danneggiare funghi non commestibili o velenosi.
d)Raccogliere l’ amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso.
e)Raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di riconoscimento o il permesso di raccolta accompagnati da documento di identità.
5)La raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
6)La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a)nelle riserve naturali integrali;
b)nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c)nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d)in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7)E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate, precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8)E’ vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e verde pubblico.
9)Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti:
a)Ricerca e raccolta di funghi entro il raggio di mt. 150 dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità dei proprietari dei fondi.
b)Sosta di auto – motoveicoli e altri mezzi di trasporto nelle strade e nei cortili interni per l’accesso dei fondi, salva la reciprocità dei proprietari.
c)Abbandonare rifiuti e oggetti analoghi nella proprietà consortile.

ART.9 VIGILANZA E CONTROLLI
La vigilanza e i controlli sul rispetto delle norme di legge sono demandati ai soggetti identificati nella legge regionale in vigore.

ART.10 SANZIONI
Le sanzioni sono erogate e regolate secondo le disposizioni indicate nella legge regionale in vigore. Sono dettagliate nell’allegato scaricabile.

ART.11 OBBLIGHI DEI SOCI E DEI FAMIGLIARI
Tutti gli intestatari dei tesserini di riconoscimento emessi dal Consorzio dichiarano di accettare integralmente il presente Regolamento e tutte le disposizioni emanate dagli Organi competenti.

ART.12 RESPONSABILITA’
Il Consorzio e i suoi aderenti sono immuni da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale inerenti alla circolazione sul territorio consortile e a fatti di qualsiasi natura connessi alla ricerca e raccolta dei funghi nel territorio consortile. Il possesso del tesserino di riconoscimento non costituisce titolo per richieste di risarcimento di qualsiasi genere e natura a qualsiasi Titolo avanzate.

ART.13 DIRITTI DEI PROPRIETARI
A conferma di quanto stabilito nello statuto, l’adesione che i proprietari dei fondi e/o loro aventi causa hanno dato per l’inserimento dei terreni di loro proprietà nel comprensorio consortile non comporta alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà e disponibilità dei fondi e dei loro frutti.

ART.14 CONTROLLO MICOLOGICO E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Gli aspetti più significativi relativi al punto in oggetto e di interesse particolare per il Consorzio, i consorziati e gli autorizzati alla raccolta tramite tessere di riconoscimento e permessi a pagamento sono soggetti alle procedure, quando autorizzati alla vendita dei funghi raccolti, qui sotto sintettizate. La raccolta completa dlle disposizioni è reperibile nella legge Regionale in vigore.
a)Ogni azienda sanitaria ha un Ispettorato Micologico
b)L’ Ispettorato Micologico rilascia la certificazione di conformità dei funghi destinati alla vendita al dettaglio
c)I soggetti autorizzati al riconoscimento e al controllo dei funghi debbono essere in possesso dell’attestato di micologo, rilasciato dall’Azienda sanitaria di competenza ed iscritto nell’apposito registro, superato positivamente l’esame previsto dalla normativa in vigore.
d)La vendita dei funghi freschi e secchi è soggetta ad autorizzazione rilasciata del Comune ed è soggetta a tutte le specifiche previste dalla legge regionale in vigore.

ART.15 VIGILANZA
PER TUTTO CIO CHE RIGUARDA RACCOLTA DEI FUNGHI LA VIGILANZA è demandata dalla legge a:
1)Organi di polizia forestale
2)Organi di vigilanza della caccia e della pesca
3)Organi di polizia locale
4)Agenti di polizia giudiziaria
5)Custodi forestali
6)Guardie ecologiche volontarie
7)Guardie venatorie volontarie
8)Agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive e ambientaliste
PER CIO’ CHE CONCERNE INVECE IL CONTROLLO MICOLOGICO E LA COMMERCIALIZZAZIONE LA VIGILANZA è demandata dalla legge a:
1)Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

ART.16 MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente regolamento, così come previsto dallo Statuto, potrà essere aggiornato e modificato dal Consiglio di Amministrazione con comunicazione delle variazioni alla prima Assemblea dei Soci successiva alle modifiche.

ART.17 ALLEGATI
Gli allegati fanno parte integrante del regolamento e sono:
1)Prospetto prezzo dei tesserini e modalità di rilascio – esenzioni.
2)Prospetto delle sanzioni previste nella legge regionale in vigore.
3)Legge regionale in vigore.

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